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Normativa in vigore sulla rimozione dell’amianto

L’amianto/eternit (una volta confermato da studi scientifici come il responsabile dei casi di mesotilioma) è stato messo al bando e, in Italia, non può essere prodotto o importato dall’estero. Anche se l’uso è ormai vietato da molti anni, grandi quantità di amianto restano ancora in circolazione e devono essere opportunamente smaltite.

La Direttiva 1999/77/CE vieta qualunque forma di utilizzazione dell’amianto a partire dal 1° gennaio 2005 e la Direttiva 2003/18/CE vieta l’estrazione dell’amianto, nonché la fabbricazione e la trasformazione dei prodotti in amianto. Qualunque nuova esposizione alle fibre d’amianto nelle industrie del settore primario in Europa è quindi vietata.

Leggi sulla rimozione dell’amianto

La legge fondamentale che disciplina la messa al bando dell’amianto è la Legge 27 marzo 1992, n. 257 che oltre a “vietare l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” contiene anche le “misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto”. In particolare l’articolo 12 prevede, nei diversi commi, che è di competenza delle Unità Sanitarie Locali analizzare gli edifici in cui potrebbe essere presente amianto e programmare le attività di rimozione e di fissaggio. Sempre l’articolo 12 prevede che le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto devono iscriversi in una speciale sezione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I rifiuti di amianto, infatti, sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Il problema dell’esposizione all’amianto continua a porsi nel contesto di attività, come rimozione, demolizione, manutenzione; inoltre la predisposizione dei Piani di bonifica e gestione dei rifiuti, hanno messo in evidenza l’elevato rischio ambientale e sanitario correlato alla notevole presenza di amianto sul territorio nazionale.Perciò, alla luce di queste problematiche, la normativa italiana è ancora in continua evoluzione.

Decreti, circolari e normativa sulla rimozione dell’amianto

Dopo la legge 27 marzo 1992, n. 257 che resta la norma di riferimento, sono stati emanati negli anni alcuni decreti e circolari applicative con l'obiettivo di gestire il pericolo derivato dalla ancora massiccia presenza di amianto negli edifici pubblici e privati. Per essere sicuri di rispettare tutte le norme di legge nella rimozione di amianto, è opportuno affidarsi ad aziende esperte e specializzate come la EWB srl, in grado di bonificare e smaltire, secondo la normativa vigente, l’amianto rimosso. Inoltre l’azienda è in grado di provvedere alle ricoperture con materiali adeguati alle esigenze di ogni singolo cliente.

Di seguito le principali norme sull’amianto.
Definisce il piano di intervento e misure tecniche per l’individuazione e l’eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati.
Primo strumento normativo che affronta il problema “amianto”. È emanato ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 Aprile 1987 n. 183, in attuazione delle Direttive 83/478/CEE, 85/610/CEE, relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Con questo decreto veniva vietata l’immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati, oltre all’obbligo delle etichettature dei prodotti contenenti alcune specificate fibre di amianto.
Recepisce le direttive CEE n. 80/1107, 82/605, 83/477, 86/118, 88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro e prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori. In particolare, al capo III, vengono affrontate per la prima volta le problematiche connesse alla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione alla polvere di amianto o dai materiali contenenti amianto (MCA) durante le attività lavorative. Viene anche introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere ad una valutazione del rischio al fine di stabilire le misure preventive e protettive più idonee da attuare. Si tratta, in particolare, di accertare l’inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali che lo contengono, di individuare i punti di emissione ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative e di determinare l’esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto. Sono indicati anche i valori di soglia dell’esposizione (dosi-periodo di esposizione), le misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche e stabiliti i controlli sanitari e le procedure di registrazione dei casi di asbestosi e mesotelioma amianto-correlati. Prevede quindi campionamenti ambientali per identificare, se necessario, le cause ed il grado di inquinamento da amianto. Definisce inoltre le dimensioni delle fibre di amianto da considerare nelle misurazioni.
Recepisce la direttiva CEE 91/382 definitivamente, vieta l’estrazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti contenenti amianto. Riveste particolare rilievo in quanto stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto. Inoltre, fissa e modifica alcuni valori limite indicati dal decreto 277/91 per gli ambienti lavorativi, introduce alcuni articoli per la tutela dell’ambiente e la salute (classificazione, imballaggio, etichettatura, controllo delle dispersioni durante le lavorazioni, rimozione dell’amianto e piani regionali e delle province autonome) e introduce misure di sostegno per i lavoratori e le imprese. Regolamenta il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto. Definisce limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell’inquinamento da amianto. Non prescrive solo la cessazione dell’impiego dell’amianto, ma prende in esame la complessa tematica nella sua interezza, mettendo in evidenza alcuni problemi considerati particolarmente rilevanti ai fini della tutela della salute pubblica, connessi alla presenza nell’ambiente di prodotti di amianto liberamente commercializzati ed installati in precedenza.
Stabilisce la predisposizione da parte delle Regioni e Province autonome di un censimento puntuale dell’amianto sul territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti in applicazione delle misure di tutela ambientale introdotte della Legge n. 257/92 relative all’adozione dei Piani regionali e delle province autonome.
Vengono stabilite le normative e metodologie tecniche applicative circa la rimozione dei materiali contenenti amianto (allestimento del cantiere, decompressione, decontaminazione, smaltimento) secondo l’art. 6 della Legge 257/92 e nello sviluppo delle normative e delle metodologie riguardanti il trasporto e deposito dei rifiuti di amianto in discarica autorizzata nonché il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura degli stessi.
Emanato in attuazione della direttiva 82/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto, stabilisce i valori limite di concentrazione di amianto relativamente agli scarichi in atmosfera, agli effluenti liquidi ed alle attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto.
Reca le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica con particolare riguardo a quelli intesi a rendere innocuo l’amianto secondo l’ art. 5 comma 1 lettera f) della Legge 257/92.
Emanato in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi, disciplina la gestione dei rifiuti, il recupero e lo smaltimento, opera una classificazione, interviene per la riorganizzazione del catasto dei rifiuti, regola il trasporto e stabilisce le competenze degli organi nazionali e regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. L’art. 9 stabilisce il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (quindi anche l’amianto), mentre l’art. 17 obbliga alla bonifica e ripristino dei siti inquinati. La provincia è competente sul controllo dello smaltimento, mentre le Regioni devono fare dei piani di smaltimento regionali. Demanda a successive norme attuative le specifiche operative, i criteri e i limiti di ammissibilità che saranno, di volta in volta, stabiliti dagli organismi competenti nazionali e territoriali, ciascuno per la propria competenza.
Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Stabilisce i valori di concentrazione, i limiti accettabili e l’obbligo di bonifica e ripristino ambientali. Regola, inoltre, la messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente.
Hanno consentito di individuare in tutta l’Italia i numerosi siti da bonificare di interesse nazionale in cui l’amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che secondaria.
Attuazione della direttiva 1999/31/CE, stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, nonchè i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ivi compreso l’amianto e definisce anche i limiti di accettabilità e restrizioni per l’ammissione in discarica.
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. Sono disciplinate in maniera più completa il conferimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA) ed il riuso, o meglio, l’uso quale materia prima di materiali derivanti dalla trasformazione dell’amianto.
In attuazione dell’art. 7, comma 5 del D. L. n. 36/2003, stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti, amianto incluso, nelle discariche definendo anche, per l’ammissibilità, i metodi di campionamento e le analisi.
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
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